Contabilità ordinaria dei professionisti: l’attività di difesa contro gli accertamenti fiscali

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAAll’indomani del primo periodo di applicazione degli studi di settore, i professionisti potevano sottrarsi all’applicazione di questo nuovo strumento optando per la contabilità ordinaria. Gli esercenti arti e professioni che conseguivano un volume d’affari superiore ad una determinata soglia erano obbligati alla tenuta di una contabilità analitica (ordinaria). Invece coloro INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

All’indomani del primo periodo di applicazione degli studi di settore, i professionisti potevano sottrarsi all’applicazione di questo nuovo strumento optando per la contabilità ordinaria. Gli esercenti arti e professioni che conseguivano un volume d’affari superiore ad una determinata soglia erano obbligati alla tenuta di una contabilità analitica (ordinaria). Invece coloro che realizzano un volume d’affari inferiori potevano esercitare l’opzione. Nell’uno e nell’altro caso i locali Uffici dell’Agenzia delle Entrate non potevano rettificare il reddito dichiarato dal professionista qualora l’ammontare dei compensi fosse risultato non congruo rispetto all’ammontare determinabile con l’applicazione di Ge.Ri.Co.

Entro un breve periodo il legislatore è intervenuto estendendo l’applicazione degli studi di settore a tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di contabilità (semplificata o ordinaria).
In buona sostanza, da questo momento in avanti la contabilità ordinaria non rappresenta più uno strumento in grado di contrastare le eventuali pretese degli uffici fondate sulla contabilità ordinaria. Tuttavia, è possibile individuare ancora oggi alcune ragioni che rendono conveniente l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria da parte dei professionisti con la conseguente utilizzazione dei libro dei movimenti finanziari.

I vantaggi fiscali riguardano soprattutto la maggiore capacità del professionista di contrastare le presunzioni legali utilizzate dagli Uffici dell’esercizio dell’attività di accertamento. In particolare, i vantaggi sono una conseguenza diretta sia del maggior grado di analiticità della contabilità ordinaria, sia dall’annotazione (obbligatoria) dei movimenti distinguendo l’utilizzazione del conto “cassa” e l’utilizzazione del conto “banca”. Inoltre devono essere registrati analiticamente anche i versamenti e i prelevamenti effettuati a titolo personale.
 
Esempio
Un esempio può essere utile per comprendere come il professionista sia in grado di difendersi con successo nell’ipotesi di accertamento sintetico fondato sul redditometro.
Si consideri il caso di un professionista che ha dichiarato un reddito di 10.000 euro sostenendo, nello stesso anno, spese per un ammontare complessivo di 50.000 euro.
È probabile che l’Agenzia delle Entrate chieda al professionista di spiegare attraverso quale fonte sia stato in grado di sostenere spese di molto superiori rispetto al reddito dichiarato.
Dalla contabilità ordinaria del professionista potrebbero risultare, a fronte di un reddito dichiarato di 10.000 euro, prelievi a titolo personale per importi ben superiori. Dalla stessa contabilità ordinaria dovrebbe risultare un saldo del conto corrente negativo avendo il professionista prelevato somme ben superiori rispetto al reddito dichiarato. In questo caso il professionista avrebbe finanziato le maggiori spese attraverso l’affidamento bancario in quanto la linea di credito concessa dalla banca gli ha consentito di prelevare di più rispetto ai redditi effettivi.
Indubbiamente, tale giustificazione potrebbe essere fornita anche tramite la semplice esibizione degli estratti conto bancari ma, una volta decorsi tre o quattro anni dalla chiusura del periodo di imposta, potrebbe essere poco agevole ricostruire la situazione.
Diversamente, una contabilità di tipo analitico, la cui conservazione deve essere effettuata per l’intero periodo durante il quale l’Agenzia delle Entrate può accertare un maggior reddito in capo al professionista, consente, anche a distanza di molto tempo, di ricostruire agevolmente la situazione. Sarà sufficiente, come ricordato, verificare il costante andamento del saldo dell’estratto conto dello studio, riscontrando altresì l’ammontare dei prelievi personali, per comprendere e dimostrare agevolmente la fonte di finanziamento delle maggiori spese.
La mera esibizione delle scritture contabili dovrebbe essere sufficiente per superare la presunzione da redditometro. Diversamente, qualora l’Ufficio dovesse insistere nella pretesa di accertamento dovrà dimostrare l’inattendibilità delle scritture contabili che continuano a rimanere ancora oggi, nonostante gli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, uno valido strumento di difesa idoneo a contrastare l’attività di accertamento del fisco.
Contabilità ordinaria dei professionisti: l’attività di difesa contro gli accertamenti fiscali”