Credito di imposta ristrutturazione alberghi, esclusi villaggi turistici e campeggi

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAI villaggi turistici, i campeggi, i parchi vacanza e i B&B non possono beneficiare del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. Lo ha chiarito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha precisato che le domande e l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute dovranno essere sottoscritte esclusivamente con firma digi INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

I villaggi turistici, i campeggi, i parchi vacanza e i B&B non possono beneficiare del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. Lo ha chiarito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha precisato che le domande e l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute dovranno essere sottoscritte esclusivamente con firma digitale (pena l’esclusione). Il click day per richiedere il bonus, per le spese sostenute nel 2014, avrà inizio dalle ore 10 del 12 ottobre e terminerà alle ore 16 del 15 ottobre 2015. Già dallo scorso 15 settembre è attiva la fase di compilazione della domanda, che si chiuderà il 9 ottobre 2015.

Soggetti esclusi

Il Ministero specifica che non possono beneficiare del credito d’imposta:

– i campeggi;
– i villaggi turistici;
– le aree di sosta;
– i parchi vacanza;
– i bed and breakfast;
– gli affittacamere per brevi soggiorni;
– le case e gli appartamenti per vacanze.

Chi può beneficiare del credito d’imposta

Ai sensi del DM 7 maggio 2015, il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, ovvero strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti.

Sono strutture alberghiere:

– gli alberghi;
– i villaggi albergo;
– le residenze turistico-alberghiere;
– gli alberghi diffusi;
– le strutture alberghiere individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Il Ministero ha chiarito che fini della verifica dell’esistenza di un’impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente a tale data.

Viene inoltre sottolineato che può chiedere il riconoscimento del credito chi sia identificabile come impresa alberghiera e non altro genere d’impresa. Pertanto, non può fruire del riconoscimento del credito d’imposta, per le spese sostenute in quanto proprietaria dell’immobile, l’azienda proprietaria di uno stabile che lo ha ceduto in affitto ad altra impresa alberghiera.

Chiarimenti in merito alle spese ammissibili

Il credito di imposta spetta, in misura pari 30%, sulle spese sostenute per:

– interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– interventi di incremento dell’efficienza energetica;
– acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.

Il Ministero precisa che le spese eleggibili sono solo quelle indicate nell’art. 4 del DM 7 maggio2015. Spetta al soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l’ammissibilità, sulla base della documentazione fornita dal legale rappresentante.

Nelle risposte viene anche sottolineato che le spese eleggibili sono quelle che l’impresa alberghiera sostiene per la struttura ricettiva e non per altre.

Chiarimenti relativi alla sottoscrizione della domanda

Per accedere all’agevolazione, deve essere presentata domanda al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in via telematica tramite il Portale dei Procedimenti.

Per le spese sostenute nel 2014, dallo scorso 15 settembre e fino alle ore 16 del 9 ottobre 2015 è attiva la procedura per la compilazione delle istanze.

La domanda di agevolazione e l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute firmate digitalmente potranno essere presentate dalle ore dalle ore 10 del 12 ottobre 2015 e fino alle ore 16 del 15 ottobre 2015.

Nelle FAQ, il Ministero chiarisce che la domanda e l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute non possono essere firmate manualmente.

In particolare, l’istanza deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del legale rappresentante, mentre l’attestazione deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute.

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