Ass. Donne Geometra – L’Irap per i professionisti iscritti all’albo
Si pubblica l’informativa dell’Associazione Nazionale Donne Geometra – L’Irap per i professionisti iscritti all’albo
La Corte di Cassazione non ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito, ( cfr. Cassazione Sez. V Civile Tributaria n. 3678 16.02.2007, Cassazione Sez. V Civile Tributaria n. 3675 16.02.2007, Cassazione n. 24.11.2008 n. 27959, Cassazione n. 21989 16.10.2009 Cassazione 22873/2011 ) affermando che l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata non richiede necessariamente che la stessa funzioni anche senza il professionista iscritto all’albo.
Ammettere infatti l’esonero irap per i professionisti iscritti all’albo potrebbe entrare in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale 156/2001, che ammette l’imponibilità irap per i lavoratori autonomi allorquando si riscontri un’autonoma organizzazione. D’altra parte, si potrebbe osservare che l’esercizio di un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione ad un albo richiede sovente l’esercizio di funzioni non delegabili a terzi e di cui il professionista si assume sempre la responsabilità in prima persona ( ad esempio l’attività di custode giudiziario, l’attività di un chirurgo etc.). In tali casi, l’attività esercitata è intrinsicamente legata alla professione e qualsiasi organizzazione non potrebbe aumentare né agevolare il lavoro del professionista se non marginalmente. In tali casi è innegabile che l’accertamento della mancanza dell’autonoma organizzazione parrebbe derivare implicitamente dalla tipologia e specificità delle attività riservate esercitate dal professionista iscritto all’ordine quando le stesse costituiscano parte significativa del volume d’affari.
Tale tesi è confortata dalla recentissima Ordinanza della Cassazione 4246/16 allegata alla presente, inerente la non imponibilità ai fini irap per la parte di ricavo derivante dall’attività di amministratore, sindaco di società espletata senza particolari mezzi e collaboratori.
Si allega copia Ordinanza Cassazione ai soli Collegi Associati
IRAP_OrdinanzaCassazione_2016.pdf