Tre anni in più per l’autorizzazione paesaggistica

INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAE’ stata pubblicata sulla G.U. n. 236 dell’08/10/2013 la L. 07/10/2013, n. 112, di conversione del D.L. 91/2013, c.d. «Decreto Valore Cultura», recante varie disposizioni in merito alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e importanti novità in materia di autorizzazione paesaggistica.In particolare il provvedimento introduce modifiche al D. Leg.vo 42/2004 ed al D.L. INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 236 dell’08/10/2013 la L. 07/10/2013, n. 112, di conversione del D.L. 91/2013, c.d. «Decreto Valore Cultura», recante varie disposizioni in merito alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e importanti novità in materia di autorizzazione paesaggistica.

In particolare il provvedimento introduce modifiche al D. Leg.vo 42/2004 ed al D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 (Decreto Fare) in materia di autorizzazione paesaggistica.

Per quanto riguarda il D. Leg.vo 42/2004, viene sostituito l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 146, introdotto dal D.L. 69/2013 (conv. dalla L. 98/2013), prevedendo che: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo».

Quanto al D.L. 69/2013, all’art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia), comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Dunque, è prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21/08/2013.
Se il cantiere è avviato nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considera efficace per tutta la durata dei lavori.

Dato che l’autorizzazione paesaggistica dura cinque anni, ciò significa che se i lavori iniziano prima della scadenza, dopo il quinto anno non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci siano delle variazioni nel progetto.
Il Comune non può indire più la conferenza di servizi se il Soprintendente non esprime il proprio parere entro 45 giorni (prima il termine era di 90 giorni). Allo stesso tempo, in mancanza del parere del Soprintendente non si forma più il silenzio assenso, ma l’Amministrazione competente deve assumere un provvedimento finale.

Sono stati inoltre prorogati di due anni i titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) per l’inizio dei lavori, ma anche per la loro ultimazione. Per usufruire di questa possibilità è sufficiente inviare una comunicazione al comune, che non ha nessun potere discrezionale in materia, ma può solo accertare che i termini non siano decorsi e che non si crei nessun contrasto con i nuovi strumenti urbanistici eventualmente approvati o adottati.

È stato inoltre prorogato di tre anni il termine delle convenzioni di lottizzazione, estendendo quindi i termini per l’inizio e la fine dei lavori connessi.

Testo Decreto Valore Cultura

Tre anni in più per l’autorizzazione paesaggistica”